Statuto dell’Associazione di volontariato “IL FIUME”

TITOLO I – Disposizioni generali

ART.1 (denominazione e sede)
1)  è costituita l’organizzazione di volontariato, denominata : “IL FIUME” che assume la forma giuridica di associazione
2) l’organizzazione ha sede in via A.Gramsci n. 75 nel comune di Stienta (RO)
ART.2 (statuto)
1)  l’organizzazione di volontariato “IL FIUME” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2)  L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART.3 (efficacia dello statuto)
1)  lo statuto vincola alla sua osservanza  gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART.4 (modificazione dello statuto)
1)  il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART.5 (interpretazione dello statuto)
1)  lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II – Finalità dell’organizzazione

ART. 6 (finalità nell’obbiettivo)
1)  l’organizzazione di volontariato persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obbiettivo di : educazione e prevenzione volta al reinserimento sociale della persona con particolare riferimento ai soggetti in condizioni di svantaggio economico, sociale e culturale, tutela dei diritti civili e dei diritti umani ; attivare iniziative tese a favorire il rispetto della legalità e l’affermazione della pace come valore universale, la promozione della cultura, dell’arte, conservazione-salvaguardia e tutela dell’ambiente.
2)  L’associazione ha inoltre i seguenti scopi: organizzare e gestire iniziative rivolte alla valorizzazione e all’aiuto di realtà sociali emarginate o sfruttate allo scopo di promuovere la cultura dell’accoglienza. Costruire un luogo democratico di dibattito culturale su tematiche relative alla storia ed alla società contemporanea e alle politiche sociali attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze . Incentivare l’accrescimento culturale ed umano attraverso l’impegno civile e l’educazione permanente. Collaborare, secondo le proprie forze e disponibilità, con tutti i gruppi, associazioni di volontariato, enti, istituti, sia pubblici che privati, di analoga sensibilità presenti ed attivi nel territorio.
ART.7 (ambito di attuazione delle finalità)
1)  l’organizzazione di volontariato opera nel territorio della provincia di Rovigo nella regione Veneto

TITOLO III – Gli aderenti (oppure: gli associati)

ART.8 (ammissione)
1)  sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell’organizzazione e sono mossi da spirito  di solidarietà.
2)  L’ammissione all’organizzazione à deliberata, su domanda del richiedente, dall’organo direttivo.
ART.9 (diritti)
1)  gli aderenti all’organizzazione hanno diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione.
2)  Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
ART.10 (doveri)
1)  gli aderenti all’organizzazione svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2)  Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede( onestà, probità, rigore morale, ecc.).
ART.11 (esclusione)
1)  l’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.
2)  L’esclusione à deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

TITOLO IV – Gli organi

ART.12 (indicazione degli organi )
1)  sono organi dell’organizzazione: l’assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente.
2)  Tutte le cariche sono ricoperte a TITOLO gratuito.
CAPO I : l’assemblea
ART.13 (composizione)
1)  l’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione.
2)  L’assemblea à presieduta dal presidente.
ART.14 (convocazione)
1)  l’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno oppure su convocazione del presidente dell’organizzazione.
2)  Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto contenente l’ordine del giorno almeno sette giorni prima.
ART.15 (validità dell’assemblea)
1)  in prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà  più uno degli aderenti, presenti in proprio.
2)  In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto ( art. 21 codice civile).
3)  È ammessa una delega per ogni socio.
ART.16 (votazione)
1)l’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l’approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione.
2)  i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.
ART.17 (verbalizzazione)
1)  le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in verbale redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.
2)  Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione.
3)  Ogni aderente dell’organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
CAPO II: il consiglio direttivo
ART.18 (composizione)
1)  il consiglio direttivo è composto da sette membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti.
2)  Il consiglio direttivo à validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
ART.19 (presidente del consiglio direttivo)
1)  il presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dal consiglio direttivo assieme agli altri componenti il comitato.
ART.20 (durata e funzioni)
1)  il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall’assemblea, con la maggioranza di due terzi dei soci.
2)  Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente.
3)  Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
CAPO III: il presidente
ART.21 (elezione)
1)  il presidente à eletto dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti.
ART.22 (durata)
1)  il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo.
2)  Il presidente può essere revocato secondo le modalità del consiglio direttivo di cui all’articolo 20.
3)  Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.
ART.23 (funzioni)
1)  il presidente rappresenta  l’organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l’organizzazione.
2)  Il presidente presiede il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
3)  Sottoscrive il verbale dell’assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell’organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

TITOLO  V – Le risorse economiche (o i beni)

ART.24 (indicazioni delle risorse)
1)  le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a)  beni, immobili e mobili;
b)  contributi e quote associative;
c)  donazioni e lasciti;
d)  proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
e)  ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/1991.
ART.25 (i beni)
1)  i beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2)  I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
3)  I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
4)  L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
5)  L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali a di quelle ad esse direttamente connesse.
ART.26 (contributi)
1)  i contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall’assemblea.
2)  I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all’associazione.
ART.27 (erogazioni, donazioni e lasciti)
1)  le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
2)  I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
ART.28 (proventi derivanti da attività marginali)
1)  i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.
2)  L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91
ART:29 (devoluzione dei beni)
1)  in caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

TITOLO VI – Il bilancio

ART.30 (bilancio e conto consuntivo)
1)  i documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2)  Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
3)  Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
ART. 31 (formazione e contenuto del bilancio)
1)  il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
2)  Il conto consuntivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso.
ART.32 (approvazione del bilancio)
1)  il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
2)  Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’organizzazione n. quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
3)  Il conto consuntivo è approvato dall’assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il trenta aprile.
4)  Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell’organizzazione n. quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII – Le convenzioni

ART.33 (deliberazione delle convenzioni)
1)  le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo.
2)  Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione.
ART.34 (stipulazione della convenzione)
1)  la convenzione è stipulata dal presidente dell’organizzazione di volontariato.
ART.35 (attuazione della convenzione)
1)  il consiglio direttivo esecutivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII – La responsabilità

ART.36 (responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
1)  i volontari dell’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art.4 della L.266/91.
ART.37 (responsabilità della organizzazione)
1)  l’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART.38 (assicurazione dell’organizzazione)
1)  l’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO IX – Rapporto con altri enti e soggetti

ART.39
1)  l’organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO X – Disposizioni finali

ART.40 (disposizioni finali)
1) per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.